Neppure un clima di forte litigiosità tra ex coniugi può escludere l’affidamento condiviso dei figli.
È quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Roma che, con la sentenza n. 4511 del 31.03.2010, ha deciso per l’affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, nonostante la criticabile condotta del padre, il quale aveva simulato uno stato di apparente indigenza allo scopo di sottrarsi ai propri obblighi alimentari, ed indipendentemente dal clima di accesa litigiosità tra i coniugi, peraltro spesso presente nelle separazioni.
La Corte, in tale decisione, ha colto l’occasione per ricordare che l’affido condiviso è ormai la regola alla quale si può derogare solo in casi eccezionali e nell’interesse dei minori.
In sentenza si legge infatti che “l’art. 155 c. c., come modificato dalla l. n. 54/2006, sancisce il diritto del figlio minore, in caso di separazione personale dei genitori, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e di ricevere cura ed educazione da entrambi e, per realizzare tale finalità, prevede che il giudice adotti i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa e che debba valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori. Il giudice può disporre l’affidamento del figlio minore ad uno solo dei genitori nell’ipotesi in cui ritenga, con provvedimento motivato, che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore (art. 155 bis c. c. ).”.