Assolutamente innovativa la sentenza n. 20895 del 25 maggio 2011 della Corte di Cassazione che ha riconosciuto e considerato integrato il reato di stalking, art. 612 bis del codice penale introdotto da D.L. n. 11/2009, conv. con L. n. 38/2009, in danno di quei soggetti destinatari di molestie, anche solo occasionalmente, in virtù della loro appartenenza ad un gruppo sociale, un condominio.
Nel caso di specie la condotta di un uomo che aveva più volte minacciato diverse donne residenti nello stesso suo condominio, talvolta ingiungendo loro di andarsene via talaltra bloccando l’ascensore nel quale le signore si erano rifugiate, od ancora seguendo “ostentatamente” qualcuna delle vittime, è stato considerato comportamento persecutorio.
La locuzione condotte reiterate (ex art. 612 c.p.) indica la presenza di un reato complesso, la cui condotta criminosa è, nel caso affrontato, integrata da atti per sé costitutivi di condotte di minaccia o molestia.
Pertanto il carattere decisivo della condotta criminosa consiste nella ripetizione di atti qualificati persecutori, in quanto il loro insieme cagiona l’evento ulteriore assorbente del reato sopra indicato.
Per la Suprema Corte è dunque “ineludibile l’implicazione che l’offesa arrecata ad una persona per la sua appartenenza ad un genere turbi di per sé ogni altra che faccia parte dello stesso genere”. E “se la condotta è reiterata indiscriminatamente contro talaltra, perché vive nello stesso luogo privato, sì da esserne per questa ragione occasionalmente destinataria come la precedente persona minacciata o molestata, il fatto genere all’evidenza turbamento in entrambe”.