La V sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 27 giugno 2011, n. 25611 ha annullato con rinvio la sentenza di non luogo a procedere di un GUP: due docenti avevano continuato in diversi episodi una accesa discussione utilizzando uno espressioni ingiuriose nei confronti dell’altro; ad aggravare tali situazioni vi era stato il tentativo di aggressione del primo sulla docente che aveva dovuto cercare riparo nell’ufficio del Preside.
In seguito a tale episodio la stessa era stata vittima di uno sbalzo pressorio che le aveva indotto un’emorragia cerebrale a sinistra protrattasi per oltre 40 giorni.
La Cassazione ha quindi affermato che le invettive rivolte dall’imputato avevano evidente portata ingiuriosa, “risultante anche dal contesto e dalla pluralità delle espressioni offensive, indubbiamente e chiaramente lesive del prestigio professionale, della dignità e del decoro della parte offesa”.