La terza sezione civile della Cassazione con la sentenza 14278/2011 ribadisce, prendendo spunto da altre pronunce della medesima Corte, il principio stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26972 del 24 novembre 2011: il danno alla persona deve essere risarcito in maniera integrale con la conseguenza che all’infortunato deve essere riconosciuto il danno da perdita di chance per riduzione della capacità lavorativa anche in assenza di un’attuale impiego.
La S. C. ha accolto il ricorso di una studentessa, investita sulle strisce pedonali che aveva riportato gravi lesioni su varie parti del corpo, riconoscendo che la stessa “viene a subire una rilevante riduzione della capacità lavorativa, presentandosi come invalida alle offerte di lavoro ed a quelle selettive che attengono anche ad una particolare prestanza e presenza fisica”.
Bastava leggere le conseguenze e la tipologia dei danni fisici e psichici considerati nella consulenza medico legale, per evidenziare che la giovane ventenne studentessa, ebbe a subire, oltre ai danni non patrimoniali biologici e morali, anche le perdite patrimoniali presenti e future, che, invece, la Corte d’Appello nega in radice senza alcuna adeguata motivazione”.