Le Sezioni Unite intervengono sul rapporto tra le nuove disposizioni dedicate ai reati di corruzione e quelle contenute nella formulazione previgente con la sentenza Sezione VI penale – Sentenza 12 marzo 2013 nn. 11792 e 11794.
Secondo i giudici della Cassazione deve essere affermato il principio di diritto per il quale “vi è continuità normativa tra le nuove disposizioni in materia di istigazione alla corruzione contenute nei commi 1 e 3 dell’art. 322 cod. pen., come sostituite dalla legge n. 190 del 2012, e le previgenti disposizioni contenute negli stessi commi, in quanto la finalità di tali modifiche è stata esclusivamente quella di adeguare le due fattispecie incriminatrici della istigazione alla corruzione, ivi previste, alla nuova figura criminosa della corruzione per l’esercizio delle funzioni, di cui all’art. 318 cod. pen., anch’esso sostituito dalla stessa legge n. 190 del 2012: ciò fatto salvo il divieto dl applicazione retroattiva delle nuove norme, ex art. 2 comma 4 cod. pen., nella parte in cui risultano ampliata la portata operativa della nuova fattispecie di corruzione di cui al predetto art. 318 (che assorbe la ‘vecchia’ ipotesi della corruzione impropria) ed incrementata la relativa cornice sanzionatoria”.