Dopo una lunga gestazione il Parlamento ha approvato, il 02.03.2016, il disegno di legge sull’Omicidio Stradale; vediamo nello specifico che cosa prevede tale legge.
In primo luogo, viene introdotto un reato autonomo di omicidio stradale (al nuovo art. 589-bis) con tre livelli di pena, che corrispondono a tre livelli di gravità: la pena va da 8 a 12 anni per l’omicidio stradale con ubriachezza superiore a 1,5 grammi per litro e in caso di assunzione di stupefacenti; la pena va da 5 a 10 anni nel caso in cui il guidatore risulti avere un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l, per eccesso di velocità, per attraversamento con il semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia in prossimità di incroci curve o dossi, sorpasso con linea continua; infine la pena va da 2 a 7 anni in tutti gli altri casi. Inoltre, è prevista un’aggravante per la fuga: in tale caso, la pena è aumentata da un terzo a due terzi (e in ogni caso la pena non può essere inferiore a 5 anni). Lo stesso trattamento è previsto in caso di guida con patente revocata o sospesa e senza assicurazione. Nel caso poi in cui l’evento sia conseguenza anche di un comportamento colposo della vittima, il giudice può diminuire la pena fino alla metà. Oltre a quanto appena detto, si prevede anche, in caso di omicidio stradale “semplice”, la revoca della patente per 10 anni, mentre per tutti gli altri casi la revoca è di 15 anni – termine elevato fino a 20 nel caso in cui il colpevole abbia precedenti per droga ed alcool e fino a 30 anni in caso di fuga. Infine, è previsto l’arresto in flagranza obbligatorio per l’omicidio stradale commesso da chi guida in stato di ubriachezza grave (sopra 1,5 g/l) e sotto l’effetto di stupefacenti.