Con la sentenza in oggetto, peraltro la prima che si pronuncia in materia di alimenti nei casi previsti dalla c.d. legge Cirinnà, il Tribunale di Milano detta le condizioni per il riconoscimento degli alimenti al convivente more uxorio.
La recente legge n. 76/2016, infatti, all’art. 1 c. 65 riconosce espressamente un vero e proprio diritto del convivente more uxorio a vedersi riconosciuta una somma a titolo di assegno alimentare.
In particolare, il giudice milanese statuisce che il diritto agli alimenti spetta all’ex convivente in presenza di due condizioni, ossia: il rapporto di coppia deve essersi interrotto solo dopo l’entrata in vigore della legge (dunque dopo il 5 giugno 2016), e l’ex convivente richiedente deve trovarsi in una condizione di difficoltà economica ovvero in un vero e proprio stato di bisogno, tale per cui non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento; appare chiaro, con riferimento a quest’ultimo punto, come l’assegno non sarà dunque automaticamente addossato all’ex convivente economicamente più stabile.
Venendo al caso di specie, il Tribunale ha rigettato la richiesta della ricorrente per non aver adempiuto all’onere gravante sull’alimentando: la stessa infatti non ha né allegato né indicato la data storica di riferimento (come detto prima, il rapporto di coppia deve essersi interrotto dopo il 5 giugno 2016 affinché si possa applicare la nuova normativa).