Con la recente ordinanza n. 12829/2018 la Corte di Cassazione ha autorevolmente chiarito da quando decorre il termine annuale di decadenza per la denuncia dei vizi dell’opera contro l’appaltatore.
Com’è noto, l’art. 1669 c.c., in materia di contratto di appalto, dispone che “quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”.
Ora, la predetta pronuncia statuisce che, in tema di responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669 c.c., il predetto termine di prescrizione annuale per l’esercizio della relativa azione decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di consapevolezza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti, e che tale conoscenza deve ritenersi, di regola, acquisita, in assenza di elementi anteriori ed esaustivi, solo all’atto dell’acquisizione di apposite relazioni peritali effettuate.
In tal modo, dunque, è predisposta una vera e propria tutela per il danneggiato, che non verrà onerato della proposizione di domande generiche a carattere esplorativo, essendo necessario, come detto, che la denuncia in oggetto riveli una conoscenza sufficientemente completa del vizio e della responsabilità per lo stesso.