La Corte di Cassazione con la sentenza 44890/2009 ha affermato come in mancanza della attribuzione delle funzioni individuate ex art 16 lettera c) e d) del Testo Unico, quindi la dotazione di poteri di organizzazione e di gestione e dei poteri di spesa che devono essere attribuiti al delegato a pena di invalidità della delega stessa, la responsabilità in capo a quest’ultimo non viene meno se egli, delegato alla sicurezza aziendale, non abbia chiesto espressamente l’adeguamento agli standard previsti, rifiutando l’incarico in caso contrario. Nell’eventualità infatti in cui il delegato si limiti a segnalare la carenza senza però rinunciare all’esercizio dei poteri delegati, seppur menomati, sarà chiamato a rispondere dell’eventuale evento infortunistico.
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