La Corte di Cassazione con la sentenza n. 35731 del 05.10.2010 ha riconosciuto la rilevanza penale della condotta di colui che “ruba” i clienti al proprio concorrente.
L’imputato, nel caso sottoposto all’esame del Supremo Collegio, era accusato di essere entrato nel sistema informatico di un’azienda concorrente, ponendo le condizioni per uno storno di clientela da quest’azienda alla sua società.
Per il Supremo Collegio l’autore deve rispondere non solo di concorrenza sleale ex art. 2958 c.c. ma anche di appropriazione indebita e di turbativa della libertà del commercio.
In questo modo è ampiamente tutelata sia la inviolabilità del domicilio informatico dell’imprenditore sia il pieno diritto di proprietà sugli assets dell’azienda – materiali e immateriali – a fronte di tentativi di sviamento della clientela effettuati con mezzi fraudolenti.