La sentenza n. 9683 del 3/05/2011 riconosce la responsabilità del conducente prevista dall’art. 2054 c.c. se non quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.
Nel caso di specie gli Ermellini hanno riconosciuto le ragioni di una donna che a Roma veniva investita mentre attraversava la strada con semaforo rosso pedonale da una autovettura che sopraggiungeva con luce semaforica verde.
Il Giudice istruttore di primo grado “non ha accertato il carattere imprevedibile ed anomalo del suo comportamento e la impossibilità da parte del conducente del veicolo investitore, di prevenire l’evento e non ha accertato se l’attraversamento fosse avvenuto con luce semaforica rossa, senza quindi chiarire se all’inizio il semaforo fosse invece verde, come dichiarato dalla S. e come sembra doversi desumere dalla stessa deposizione del teste, riportata dalla ricorrente nel ricorso”.
Anche nel caso in cui il conducente impegni un incrocio regolato da semaforo con luce verde in suo favore, permane comunque a suo carico un obbligo di diligenza nella condotta di guida che deve tradursi nella necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni esistenti all’incrocio (Cass., n. 8744/2000).