La sentenza n. 26810 del 8 luglio 2011 della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un padre che non riusciva ad incontrare la figlia secondo le disposizioni contenute nei provvedimenti stabiliti dal giudice civile: la Corte di Cassazione ha infatti ribaltato il giudizio della Corte d’Appello che, al termine dell’istruttoria dibattimentale, aveva ritenuto che la condotta dell’imputata non fosse diretta ad ostacolare le visite ma solo ed esclusivamente ad assicurare un clima di serenità per la bambina.
Gli Ermellini sottolineano infatti le contraddizioni contenute nelle motivazioni della stessa sentenza di secondo grado evidenziando come la madre della bambina non abbia solo cercato di proteggere la figlia minore assecondando il suo rifiuto di incontrare il padre, ma abbia anche adottato un comportamento volutamente ostruzionistico strumentalizzando tali rifiuti ed impedendo quindi al padre di mantenere con la figlia il rapporto parentale.