la Corte di Cassazione, con la sentenza 10605/2013, ha stabilito che il giudice può utilizzare come prova il prelievo ematico effettuato sul conducente dai sanitari a seguito del trasporto in ospedale dopo un incidente senza che sia necessario il consenso dell’imputato.
Secondo la Suprema corte, infatti, “ai fini dell’applicazione dell’articolo 186 comma 5 del Cds la richiesta della Pg di accertamento del tasso alcolemico di conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche può legittimamente essere l’unica causa di tale accertamento e non richiede uno specifico consenso dell’interessato, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle prestazioni sanitarie strumentali a detto accertamento è del tutto irrilevante che il prelievo ematico a tale accertamento funzionale, sia stato eseguito ai soli fini di corrispondere alla richiesta della polizia giudiziaria o anche per le necessità diagnostiche e terapeutiche”