Azione revocatoria e vendita di immobili – Trib. Roma, n. 25868/2015

Può essere revocata la vendita degli immobili disposta dall’ex marito durante la crisi coniugale e subito dopo la separazione? E’questo il problema sottoposto al Tribunale di Roma, che con la sentenza n. 25868/2015 ha sancito, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’inefficacia di tre atti di vendita disposti dall’ex marito della ricorrente, che, prima della separazione e all’insaputa della moglie, ha trasferito la casa coniugale al testimone di nozze e in seguito altri due immobili alla sorella. Lo stesso tribunale, a fondamento della sua decisione, ha richiamato le affermazioni della Corte di Cassazione, la quale ha più volte ribadito che “se l’azione revocatoria ha per oggetto atti anteriori al sorgere del credito, è richiesta, quale condizione per l’esercizio dell’azione medesima, oltre all’eventus damni, la dolosa preordinazione dell’atto da parte del debitore al fine di compromettere il soddisfacimento del credito e, in caso di atto a titolo oneroso, la partecipazione del terzo a tale pregiudizievole programma”. Nel caso di specie, in particolare, si rende possibile l’accoglimento della domanda per diverse ragioni: in primo luogo, la qualità dei soggetti terzi coinvolti, che, stante i rapporti con il convenuto, non potevano essere all’oscuro del piano dell’uomo – e i giudici capitolini sul punto rammentano in ogni caso che “la prova della conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (e del terzo) può ben essere fornita, trattandosi di un atteggiamento soggettivo, anche tramite presunzioni”; in secondo luogo, determinante è la testimonianza della moglie di un socio dell’ex marito, una commercialista, alla quale era stato proprio da lui confidato l’intenzione di porre in essere le condotte poi dallo stesso attuate. In definitiva, tra la ricorrente e l’ex marito esiste indubbiamente un credito, necessario presupposto per attivare l’azione revocatoria, e appare evidente anche il danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito degli atti di vendita eseguiti dall’ex, pertanto la domanda va accolta e gli atti dispositivi dichiarati inefficaci.

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