Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono recentemente pronunciate con riguardo ad un argomento di estrema attualità e rilevanza, nonché altamente dibattuto in giurisprudenza: quello della validità delle c.d. clausole “claims made” apposte ai contratti di assicurazione sulla responsabilità civile.
Queste clausole, com’è noto, posseggono la particolarità di prevedere la copertura assicurativa solo se l’evento dannoso viene denunziato alla Compagnia di Assicurazione nel periodo di vigenza del contratto, non rilevando il momento in cui si è verificato l’evento dannoso, con la conseguenza che, una volta esaurito – e dunque non più vigente – il contratto di assicurazione, se l’assicurato riceve una richiesta di risarcimento, lo stesso sarà privo di copertura assicurativa.
La Suprema Corte, rilevato che sulla natura delle clausole in questione vi sono pronunce di segno diametralmente opposto, ha invocato l’intervento delle Sezioni Unite, che, con la pronuncia in oggetto, ha risolto tale dilemma interpretativo.
La massima espressione dell’Organo nomofilattico infatti, in tale intervento, dopo aver sintetizzato e analizzato i differenti orientamenti che si sono registrati in materia, ha affermato il seguente e decisivo principio di diritto: “nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l’operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto o, comunque, entro determinati periodi di tempo, preventivamente individuati (c.d. clausola claims made mista o impura) non è vessatoria; essa, in presenza di determinate condizioni, può tuttavia essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero, laddove sia applicabile la disciplina di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, per il fatto di determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; la relativa valutazione, da effettuarsi dal giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata”.
Tale cristallina massima metterà finalmente la parola fine alla diversità di interpretazioni e di vedute su questa peculiare tipologia di clausole contrattuali.