Recentemente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate per dirimere un contrasto giurisprudenziale sorto con riferimento alla definizione del concetto di “circolazione stradale”, così come inteso dall’art. 2054 c.c. (che, com’è noto, più in generale dispone una fattispecie di responsabilità oggettiva in materia di danno da circolazione di veicoli) in combinato disposto con l’art. 1 della L. n. 990/1969 per quanto riguarda l’operatività della assicurazione obbligatoria apposita.
Nella specie, il quesito posto all’attenzione delle SS.UU. era se l’utilizzo di un braccio elevatore per un’operazione di carico, cui era addetto il veicolo al momento del sinistro, rientrasse o meno nel predetto concetto di “circolazione”.
Ora, sul punto sussistevano due differenti orientamenti: il primo, equiparando il rischio statico con quello dinamico, evinceva il presupposto dell’operatività dell’obbligo assicurativo, equiparando la sosta su strada pubblica ad un momento della circolazione stradale, mentre il secondo riteneva rilevanti le specifiche funzioni esplicate dal veicolo al momento dell’evento dannoso, in quanto suscettibili di costituire autonoma causa interruttiva del nesso causale.
La Corte di legittimità, quindi , nella pronuncia in esame, ha aderito al primo orientamento predetto, statuendo che nel concetto di circolazione stradale ex 2054 c.c. devono essere ricompresi tanto lo stato di movimento, quanto la situazione di arresto o sosta del veicolo, affermando che “i veicoli, seppure fermi, ostacolano o alterano il movimento degli altri veicoli, ingombrando necessariamente la sede stradale, con la conseguenza che anche in tali contingenze non possono il conducente e il proprietario ritenersi esonerati dall’obbligo di assicurare l’incolumità a terzi”.
Inoltre, sulla scorta di tale ragionamento, la Suprema Corte ha affermato che rientra nella copertura dell’assicurazione obbligatoria anche la responsabilità per danni da vizio di costruzione o difetto di manutenzione del veicolo (prevista dall’art. 2054 c. 4 c.c.), aggiungendo infine che, per l’operatività in generale della R.C.A., è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi su strada di uso pubblico, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e in relazione alle sue funzionalità, risultando indifferente l’uso che in concreto si faccia di esso.